Internet e diritto d’autore: responsabilità del fornitore di servizi se le piattaforme portano a scaricare opere protette

Tutela ad ampio raggio del diritto d’autore anche via web. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 14 giugno nella causa C-610/15 (Stichting Brein, C-610:15) ha stabilito che i fornitori di accesso a internet sono tenuti a garantire il pieno rispetto del diritto d’autore in ogni caso di comunicazione al pubblico. Di conseguenza, chi fornisce l’accesso alla rete è tenuto a bloccare l’utilizzo di piattaforme di condivisione online che portano a opere protette attraverso l’indicizzazione di metadati. E’ stata la Corte suprema dei Paesi Bassi a chiedere alcuni chiarimenti sulla direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, recepita in Italia con Dlgs n. 68/2003, per risolvere una controversia tra una fondazione che protegge gli interessi dei titolari dei diritti d’autore e alcune società che forniscono l’accesso a internet. Attraverso una piattaforma di condivisione online, “The Pirate Bay”, alcuni abbonati condividevano file utilizzando un software. Inoltre, attraverso un “file torrent”, indicizzato con la piattaforma, gli utenti arrivavano a scaricare opere protette, senza che i titolari dei diritto avessero dato il consenso agli amministratori delle società dei servizi o agli utenti della piattaforma. La fondazione aveva chiesto di bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP della piattaforma. La Corte di giustizia, prima di tutto, ha qualificato l’attività degli amministratori attraverso la piattaforma “The Pirate Bay” e l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette, consentendo così la condivisione tra una rete di utenti (peer-to-peer), come una “comunicazione al pubblico”, effettuata a un gruppo di persone che non è stato già considerato dai titolari del diritto d’autore, i quali non hanno reso alcuna autorizzazione. Di conseguenza, – osserva la Corte – il fornitore di accesso va ritenuto responsabile anche se le opere tutelate non sono state messe a disposizione dagli amministratori della piattaforma ma da alcuni utenti. Gli amministratori, inoltre, hanno diffuso attraverso i blog la possibilità di accedere a opere protette e hanno tratto un profitto, tramite gli introiti pubblicitari, da piattaforme come “The Pirate Bay”. Di qui la responsabilità dei fornitori di accesso a internet.

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