Iraq: nessuna immunità per l’inadempimento legato all’acquisto di elicotteri

La Corte di cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 11027/16 depositata il 27 maggio (11027) ha confermato la giurisdizione italiana in relazione a una controversia che vedeva contrapposte alcune società italiane all’Iraq, ribadendo il no all’immunità dalla giurisdizione dello Stato estero in ragione della circostanza che al centro del procedimento vi era un atto iure gestionis. E’ stata la Repubblica irachena a chiedere alla Suprema Corte di annullare la pronuncia della Corte di appello di Milano del 27 dicembre 2012 con la quale era stata affermata la competenza dei giudici italiani e imposto all’Iraq un risarcimento del danno a favore di Finmeccanica. Quest’ultima aveva incorporato la società Agusta ed era così subentrata nel processo avviato dall’azienda produttrice di elicotteri dopo che l’Iraq non aveva corrisposto il dovuto a seguito dell’acquisto di 5 velivoli che, però, non erano stati consegnati a causa dell’embargo che aveva colpito Baghdad dopo l’invasione del Kuwait. Il contratto di acquisto era stato concluso prima dell’attacco armato e, quindi, di fatto, l’azienda italiana non aveva potuto consegnare gli elicotteri. La Corte di Cassazione ha confermato il giudizio di appello che obbliga l’Iraq a versare un risarcimento accogliendo il ricorso iracheno solo in ordine alla questione relativa alla rivalutazione monetaria e del calcolo degli interessi in base al diritto francese. Gli altri motivi di ricorso iracheni sono stati tutti respinti. In primo luogo, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, è stato chiarito che il contratto concluso dall’Iraq era da inquadrare tra gli atti iure privatorum e non iure imperii. In secondo luogo, la Cassazione ha stabilito che solo l’embargo successivo all’invasione dell’Iraq ha messo fine al contratto di compravendita, prima del tutto valido. A tale riguardo, è da escludere la tesi irachena circa l’impossibilità sopravvenuta perché lo scioglimento del contratto è da imputare alla controparte irachena. Così, è da escludere il ricorso alla forza maggiore perché in base al diritto internazionale essa non può essere invocata se la parte che la richiama ha causato con la sua condotta colpevole la situazione. In questo caso l’embargo era stata la conseguenza dell’invasione irachena del Kuwait. Di qui l’obbligo di corrispondere il risarcimento con un calcolo diverso degli interessi.

1 Risposta

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *