Italia condannata per violazione della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare – ITLOS delivered its judgment in the case Panama v. Italy

L’Italia ha violato l’articolo 87 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare. Lo ha scritto il Tribunale internazionale sul diritto del mare nella sentenza relativa al caso M/V “Norstar” (Panama contro Italia) depositata il 10 aprile, con la quale l’Italia è stata anche condannata a versare a Panama un indennizzo di 285.000 dollari, più gli interessi (C25_Judgment_10.04). La controversia risale al 1998, quando l’Italia aveva chiesto alla Spagna di  procedere al fermo della nave battente bandiera panamense M/V Norstar che, tra il 1994 e il 1998, aveva rifornito di gasolio (secondo la versione italiana compiendo contrabbando ed evasione fiscale) alcuni yachts oltre il mare territoriale italiano, spagnolo e francese. La nave si trovava nel mare internazionale, ma poi era entrata nel porto di Palma di Maiorca e, così, le autorità spagnole avevano dato  seguito alla richiesta italiana. Nel 2015, Panama si è rivolta al Tribunale internazionale sul diritto del mare, con sede ad Amburgo, che le ha dato ragione. Accertata la giurisdizione del Tribunale, i giudici internazionali hanno rilevato che, poiché le attività della Norstar erano state svolte per lo più in alto mare ed erano queste stesse attività ad essere al centro del provvedimento di sequestro deciso dalle autorità italiane, l’articolo 87, che assicura la libertà dell’alto mare, nella quale è inclusa la libertà di navigazione, era applicabile. Di conseguenza, considerando che nessuno Stato può esercitare la giurisdizione sulle navi straniere in alto mare, ogni atto di ingerenza, inclusa la richiesta di fermo di una nave, anche se non comporta un’ingerenza “fisica”, può determinare una violazione del diritto alla libertà di navigazione, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla Convenzione di Montego Bay. Un principio – osserva il Tribunale di Amburgo – che si applica anche quando l’esecuzione effettiva di un provvedimento limitativo della libertà di navigazione è eseguito nelle acque interne di uno Stato. Pertanto, poiché l’atto che ha comportato la violazione della libertà di navigazione ha preso il via dal provvedimento del procuratore del Tribunale di Savona, l’Italia ha violato la Convenzione. Esclusa, invece, la violazione dell’articolo 300 perché l’Italia non ha esercitato i diritti convenzionali con modalità in grado di costituire un abuso del diritto. Sul fronte della riparazione, tenendo conto che i danni subiti da Panama sono una diretta conseguenza dell’atto illecito delle autorità italiane, il Tribunale ha disposto un risarcimento pari a 285mila dollari.

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