La Cassazione interviene sui mezzi di impugnazione in caso di diniego di emissione del mandato di arresto europeo

Con la pronuncia del 4 giugno 2012 (n. 21470), per la prima volta, la Corte di cassazione, sesta sezione penale, interviene a chiarire se e quali mezzi di impugnazione siano utilizzabili nei casi in cui l’autorità nazionale competente si rifiuti di emettere un mandato di arresto europeo (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale). Alla Suprema Corte si era rivolto il Procuratore della repubblica del Tribunale di Cuneo dopo che il giudice per le indagini preliminari si era rifiutato di emettere un mandato di arresto nei confronti di un cittadino italiano dimorante in Francia destinatario di una misura cautelare (arresti domiciliari). Ad avviso del gip, il mandato di arresto avrebbe comportato una detenzione in carcere con un inasprimento della misura cautelare. Prima di tutto, analizzando l’articolo 28 della legge 22 aprile 2005, n. 69  (contenente le “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”) che si occupa della procedura attiva di consegna, la Corte di cassazione ha chiarito che la norma non prevede espressamente “alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento in cui si sostanzi il mandato di arresto europeo, né contro quello di eventuale diniego di emissione”. Detto questo, considerato che mandato di arresto cd. “processuale” non è “un nuovo e diverso provvedimento rispetto a quello con il quale è stata disposta l’applicazione di una misura cautelare coercitiva, che anzi costituisce il presupposto del mandato medesimo”  non compete all’organo emittente una nuova verifica delle esigenze cautelari già disposte né un accertamento sulle condizioni di salute del destinatario del provvedimento nel caso di detenzione all’estero. E’ vero poi che la legge, così come la decisione quadro, non si occupano degli eventuali mezzi di impugnazione nel caso di diniego di emissione in virtù della natura accessoria e strumentale del MAE che manca di autonomia rispetto alle decisioni sui provvedimenti cautelari. Tuttavia, poiché il diniego può essere equiparato ai casi di emissione di atto abnorme, l’impugnazione dinanzi alla Cassazione è possibile. Di qui la pronuncia della Suprema corte che ha accolto il ricorso della procura, annullato la decisione del Tribunale di Cuneo e rimesso gli atti a quest’ultimo per i successivi adempimenti.

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