La Corte di Cassazione interviene su una complessa questione relativa all’applicazione delle sanzioni disposte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’applicazione dei termini di prescrizione per le domande risarcitorie. Con la sentenza n. 5381 depositata il 28 febbraio 2020 (5381), la Suprema Corte, I sezione civile, nel ricostruire e interpretare le regole Ue alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha stabilito che nelle azioni risarcitorie avviate a seguito di illeciti anticoncorrenziali prima del 26 novembre 2014 non vanno applicate le regole sulla sospensione della prescrizione del diritto previste dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017 con il quale è stata recepita la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea. Pertanto, il termine di prescrizione deve decorrere dal momento in cui è stato avviato, con pubblicità legale, il procedimento dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza per accertare l’abuso di posizione dominante. La vicenda aveva avuto origine dal ricorso di una società di servizi di telefonia nei confronti di altra società alla quale la ricorrente contestava un abuso di posizione dominante in violazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le azioni erano state respinte, anche dai giudici di appello, per l’avvenuta prescrizione dell’illecito anticoncorrenziale. Anche la Cassazione ha rigettato il ricorso chiarendo la questione dell’operatività della direttiva 2014/114 in base alla quale il termine di prescrizione quinquennale per l’illecito antitrust è sospeso durante l’istruttoria dell’Autorità garante e riprende dopo un anno dalla definitiva decisione sull’infrazione, regola che non ha efficacia retroattiva e che, quindi, non si poteva applicare alla vicenda risalente al 2007. Per la Cassazione, le norme di natura sostanziale, come quella sulla prescrizione, non sono retroattive in base all’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile salvo che non sia disposto il contrario, situazione che non si è verificata con la direttiva del 2014. Di conseguenza, non è applicabile la direttiva in esame, come precisato, in un altro caso, dalla Corte Ue con la sentenza del 28 marzo 2019 nella causa C-637/17. Sull’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento antitrust, la Suprema Corte ha rilevato che il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione nell’azione risarcitoria in base agli articoli 2947 e 2935 del codice civile parte dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato “o si possa pretendere ragionevolmente informato”, in modo da poter esercitare il proprio diritto. Inoltre, per la Suprema Corte non vi è alcun impedimento all’applicazione della precedente normativa perché quest’ultima era conforme ai principi di effettività ed equivalenza stabiliti dall’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, malgrado non fosse prevista la sospensione dei termini durante il procedimento dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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