La diffusione dell’acquisto di biglietti aerei via web e la dematerializzazione del mercato degli scambi commerciali impongono un adeguamento dell’interpretazione delle regole sulla giurisdizione nei contratti internazionali. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 18257/19 depositata l’8 luglio (18257), ha affermato che, nel caso di biglietti elettronici acquistati via web, per non vanificare l’accesso alla giustizia dei passeggeri che subiscono danni per ritardi aerei o nella consegna dei bagagli, la competenza va attribuita al giudice del luogo in cui l’acquirente ha “conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e verosimilmente del corrispettivo”. Che vuol dire, in pratica, il domicilio dell’acquirente che – precisa la Cassazione – è l’unico indicatore “fornito di un adeguato grado di determinazione e prevedibilità”. Così, la Suprema Corte ha stabilito l’esistenza della giurisdizione italiana in una vicenda con al centro una coppia di passeggeri, cittadini italiani, che aveva acquistato online un biglietto dalla compagnia russa Aeroflot, con tratta Copenaghen – Havana. Il volo era stato cancellato e spostato al giorno successivo con un ulteriore scalo a Mosca. Nel viaggio del ritorno, poi, i bagagli erano arrivati con 10 giorni di ritardo. Di qui l’azione dinanzi ai giudici italiani contro l’Aeroflot che ha eccepito il difetto di giurisdizione tenendo conto che il biglietto era stato acquistato sul sito principale di Mosca. La Suprema Corte parte dall’analisi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 199 ratificata dall’Italia con legge n. 12/2004, escludendo la possibilità di applicare il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In presenza di un contratto di trasporto internazionale di persone, l’articolo 33 della Convenzione di Montreal individua come titoli di giurisdizione il domicilio del vettore, che è la sede principale della sua attività, il luogo di destinazione e il luogo ove il vettore possiede uno stabilimento che si occupa della conclusione del contratto. Per la Cassazione, la creazione di un servizio di scambi commerciali on line da parte del vettore, come modalità prevalente della propria attività commerciale, impone di interpretare il criterio dello stabilimento tenendo conto che non può gravare sul consumatore/passeggero la ricerca e l’accertamento della collocazione del server. Pertanto, procedendo a una “valutazione integrata di tutti i criteri contenuti nelle norme” e tenendo conto della necessità di applicare correttivi “idonei a non vanificare l’accesso alla giustizia per i viaggiatori”, ripristinando lo squilibrio contrattuale esistente, si deve considerare, per gli acquisti online, competente il giudice del luogo in cui l’acquirente è portato a conoscenza dell’accettazione della proposta attraverso l’invio telematico, ossia il domicilio dell’acquirente. Questo perché – precisa la Cassazione – si tratta dell’unico “indicatore fornito di un adeguato grado di determinazione e prevedibilità”, che permette, inoltre, di evitare il forum shopping.
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