La Commissione Ue diffonde il Manuale sul MAE

Come è stato applicato il mandato di arresto europeo negli Stati membri? Quali sono le numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea che hanno contribuito in modo determinante all’interpretazione delle regole della decisione quadro? Le risposte a queste domande sono contenute nella nuova versione del Manuale sull’emissione del mandato di arresto europeo adottato dalla Commissione Ue e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C, del 15 dicembre 2023 (MAE). La prima versione risale al 2008, poi le modifiche nel 2010 fino alla nuova edizione del 2017. Dopo oltre cinque anni, Bruxelles rimette mano a una sorta di guida utile per gli operatori giuridici nazionali anche perché aggiornata agli sviluppi giurisprudenziali fino a luglio 2023.

Il mandato di arresto è stato adottato con la la decisione quadro 2002/584/GAI (recepita in Italia con legge n. 69/2005, poi completata dal decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021), modificata dalla n. 2009/299/GAI.

Il Manuale, dopo un inquadramento generale sul funzionamento del MAE, si sofferma sulle diverse fasi, coordinando le norme con la giurisprudenza della Corte Ue. Si parte dalla fase dell’emissione del mandato di arresto, con importanti chiarimenti sulla nozione di autorità giudiziaria emittente e sull’esecuzione per arrivare alle questioni relative all’elenco dei 32 reati che permettono la consegna senza valutazione della doppia incriminazione. Nel Manuale si tiene conto dell’incidenza di nuovi meccanismi come l’ordine europeo di indagine e l’ordinanza cautelare europea, per poi passare alla fase relativa alla procedura di emissione, inclusa la compilazione del modello di MAE e alle questioni relative alla trasmissione all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Nella seconda parte è approfondita la fase dell’esecuzione del mandato di arresto con riguardo ai termini da rispettare, alle traduzioni, al mantenimento in custodia del ricercato e all’obbligo generale di eseguire il MAE. Anche in questa sezione, uno spazio ad hoc è rivolto ai reati per i quali è disposta la consegna senza valutazione della doppia incriminazione e ai motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa. Anche alla luce della giurisprudenza della Corte sono forniti chiarimenti sull’esecuzione del MAE nel caso di processi in absentia. 

Il testo analizza anche i casi di consegna rinviata o temporanea in ragione di gravi motivi umanitari o di rischi di trattamenti inumani o degradanti del ricercato. Dal paragrafo 12 si approfondiscono i diritti procedurali del ricercato come quello all’interpretazione, alla difesa, alla comunicazione con terzi o con le autorità consolari. Un paragrafo è dedicato ai diritti dei minori e un’altra sezione contiene gli orientamenti applicabili nei casi in cui gli Stati dispongano l’attuazione dell’eccezione relativa alla cittadinanza.

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