La Corte di Cassazione precisa le conseguenze dovute alla violazione dell’obbligo di traduzione

E’ sempre la direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, recepita con Dlgs 32/2014 a guidare la Cassazione nelle decisioni che hanno al centro questioni giuridiche legate alla traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Tanto più che il Dlgs 32/2014 risulta lacunoso in diverse parti, ad esempio in relazione alle conseguenze nascenti dalla violazione dell’obbligo di traduzione. Con sentenza n. 14990, depositata il 13 aprile 2015, la terza sezione penale (14990_04_2015) ha chiarito che se durante l’interrogatorio di garanzia emerge la mancata conoscenza della lingua italiana questa situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento di cui all’art. 294, 2° comma del codice di procedura penale. Di conseguenza, se il giudice dispone la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, non avendo avuto conoscenza prima che il destinatario non sapeva la lingua italiana, decorre nuovamente il termine per l’interrogatorio, senza la nullità del provvedimento. In caso contrario, nessun dubbio che l’ordinanza di custodia cautelare risulterebbe inefficace.

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