Mandato di arresto e traduzione degli atti: chiarimenti dalla Cassazione

Per ottenere la traduzione degli atti del procedimento e della sentenza è necessario che l’imputato ne faccia esplicita richiesta. E questo anche quando si tratta di un provvedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 1190 depositata il 13 gennaio 2015 (1199_01_15). Colmando un lacuna normativa, la Cassazione ha precisato che l’articolo 143 c.p.p., come modificato dal Dlgs n. 32/2014 con il quale è stata recepita la direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, si applica anche ai casi relativi all’esecuzione di un mandato di arresto europeo. E’ vero che l’articolo 143 prevede che il sistema indicato non sia esteso alle procedure di cooperazione giudiziaria penale governate dal principio del reciproco riconoscimento ma detta estensione è possibile tenendo conto che l’articolo 39 della legge n. 69/2005, con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, “consente l’applicazione delle disposizioni del c.p.p. in quanto compatibili”. Di conseguenza, la persona interessata deve fare un’espressa e motivata richiesta di traduzione scritta dei documenti e i termini di impugnazione decorrono dal momento in cui la sentenza è messa a disposizione dell’interessato.

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