La Corte di cassazione su mandato di arresto europeo e obblighi di motivazione – European Arrest Warrant and the Italian Court of Cassation

L’ordinanza con la quale le autorità italiane danno il via libera alla consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo deve contenere una motivazione effettiva e non apparente, che indichi in concreto le ragioni che spingono a ritenere sussistente un pericolo di fuga, in linea con l’articolo 9 della legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione feriale penale, con sentenza n. 39240 depositata il 30 agosto con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, l’ordinanza che disponeva la consegna alla Romania di un cittadino rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo per l’esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna (39240). L’uomo aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare con un divieto di espatrio o con altra misura che gli permettesse di rimanere in Italia, Paese nel quale aveva i propri legami familiari e lavorativi. L’uomo, inoltre, aveva mostrato collaborazione con l’autorità giudiziaria e, quindi, riteneva di poter rimanere in Italia con una misura come il braccialetto elettronico. La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la ricorrenza del pericolo di fuga non fosse motivata e che l’ordinanza contenesse riferimenti generali e astratti. Inoltre, non erano stati considerati gli elementi volti a dimostrare lo stabile trasferimento in Italia. E’ mancata così una giustificazione effettiva della decisione e l’indicazione di circostanze sintomatiche e specifiche “che fungano da indicatori della reale possibilità di allontanamento da parte della persona richiesta e di sottrazione alla consegna”.

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