La richiesta di scontare la pena in Italia blocca le contestazioni sul mandato di arresto europeo

Se il destinatario di un mandato di arresto europeo chiede di espiare la pena in Italia non può poi opporsi all’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 49084 del 5 dicembre con la quale la Suprema Corte ha chiarito il perimetro di azionabilità delle eccezioni all’esecuzione del mandato di arresto europeo anche nei casi di contumacia (mae). Le autorità giudiziarie rumene avevano chiesto, attraverso un mandato di arresto europeo, la consegna di un cittadino rumeno condannato per furto in patria. Il destinatario del provvedimento, residente in Italia, Paese nel quale – come è stato accertato – aveva un radicamento reale e duraturo, aveva chiesto di scontare la pena in Italia. La Corte di appello aveva accolto la richiesta, ma il condannato aveva fatto ricorso in Cassazione. In particolare, secondo il ricorrente, la pena non poteva essere eseguita in quanto il processo in Romania si era svolto in contumacia e, di conseguenza, le autorità italiane non avrebbero dovuto riconoscere la pronuncia. Una tesi rigettata dalla Suprema Corte secondo la quale non solo il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in ragione dell’accettazione implicita della sentenza rumena nel momento in cui il condannato aveva richiesto di scontare la pena in Italia, ma anche perché nei casi di esecuzione di mandati di arresto europei non si pone in alcun modo un problema di riconoscimento della sentenza straniera. Quest’ultima, infatti, precisa la Cassazione, non deve essere formalmente riconosciuta perché la sua esecutività deriva direttamente dalla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri.

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