Limiti nell’esecuzione del mandato di arresto europeo nei casi di contumacia

Lo Stato membro di esecuzione ha diritto di condizionare la consegna di un condannato in attuazione del mandato di arresto europeo alla condizione che l’individuo sia riconsegnato dopo la celebrazione di un nuovo processo nello Stato emittente se la consegna riguarda una condanna frutto di una pronuncia resa in contumacia. La domanda pregiudiziale, che ha consentito la pronuncia della Corte Ue depositata il 21 ottobre 2010 (causa C-306/09mae), ha preso il via da un rinvio d’interpretazione presentato dal Tribunale di primo grado di Nivelles (Belgio) nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione di un mandato di arresto europeo richiesto dalle autorità rumene nei confronti di un cittadino rumeno residente in Belgio, che era stato condannato in contumacia.

Prima di tutto, la Corte Ue ha chiarito che la presentazione di una richiesta di concessione dello status di rifugiato nello Stato di esecuzione non è un motivo rilevante, ai fini della decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo, per rifiutare l’esecuzione del provvedimento. Tuttavia, tenendo conto che la decisione non fissa un obbligo assoluto di esecuzione del mandato di arresto è possibile, per le autorità dello Stato di esecuzione, al fine di consentire il reinserimento sociale delle persone, condizionare la consegna alla riconsegna dopo la celebrazione del nuovo processo nello Stato emittente in presenza del condannato in absentia.

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