Legge applicabile alle successioni, problema del rinvio e qualificazione: la parola alle Sezioni Unite

Saranno le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione a precisare gli effetti dell’applicazione dell’articolo 13 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato sull’individuazione della legge applicabile a una successione internazionale e, in particolare, a stabilire quale legge va utilizzata per qualificare gli istituti e le materie e per individuare le norme sostanziali applicabili nei singoli casi. La seconda sezione civile, infatti, con ordinanza interlocutoria n. 18/20, depositata il 3 gennaio 2020, prima di pronunciarsi, ritenendo le questioni sollevate della massima importanza, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite (18). La vicenda ha preso il via dal ricorso della moglie, italiana, di un cittadino inglese, deceduto a Milano due mesi dopo il matrimonio con la donna. Il defunto, con testamento, aveva assegnato alla moglie un legato di 50mila sterline, lasciando gli altri beni ai figli, nati da altro matrimonio. Secondo la donna, poiché il marito era cittadino inglese, il testamento doveva essere considerato revocato dal nuovo matrimonio. Per i figli del de cuius, invece, andava applicata la legge italiana e il testamento doveva essere considerato pienamente valido. Il Tribunale di Milano prima e la Corte di appello poi hanno accolto la posizione della donna e ritenuto applicabile il diritto inglese, con la conseguenza che il testamento doveva ritenersi revocato a seguito del nuovo matrimonio del de cuius con la donna. La Suprema Corte, ricostruito il quadro di diritto internazionale privato in materia di successioni, ha sottolineato la necessità di chiarimenti sulla valutazione degli effetti che derivano dall’applicazione dell’articolo 46, comma 1, della legge n. 218/95 (che si occupa della legge applicabile alle successioni) e dell’articolo 13 che si occupa del rinvio. I giudici di merito avevano sostenuto l’applicabilità della legge inglese, con conseguente revoca del testamento. Tuttavia, per la seconda sezione, si profila un dubbio circa “la preliminare considerazione della norma di rinvio contenuta nella legge di diritto internazionale privato inglese e quindi di prendere atto che l’ordinamento straniero non intendeva disciplinare la successione relativamente agli immobili situati in Italia…”. Pertanto, le Sezioni Unite dovranno chiarire, tra l’altro, se in virtù del combinato disposto degli articoli 13 e 46 della legge n. 218/95, la qualificazione degli istituti per l’individuazione delle norme sostanziali applicabili nei singoli casi debba essere effettuata in base all’ordinamento straniero o in base alla lex fori e se l’operatività dell’articolo 13 vada esclusa se la legge straniera richiamata sia in contrasto con il principio di universalità e di unitarietà della successione recepito nell’articolo 46 della legge n. 218/95.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *