Dal 17 gennaio 2020 si applica il regolamento n. 2017/2394/UE – The EU Regulation no. 2017/2394 applies from 17 January 2020

E’ applicabile, da oggi, il regolamento n. 2017/2394/UE sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento n. 2006/2004 (2017:2394). L’obiettivo del nuovo testo, ormai pienamente operativo, è proteggere i consumatori da infrazioni transfrontaliere assicurando una più stretta cooperazione tra le autorità designate dagli Stati membri, che confluiscono in un ufficio unico di collegamento. Il testo individua i poteri di indagine e di esecuzione minimi, lasciando spazio agli Stati circa la possibilità di prevedere ulteriori misure a tutela dei consumatori. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il regolamento trova attuazione nel caso di infrazioni intra-UE se i consumatori risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si è verificata l’infrazione, da quello in cui è stabilito l’operatore responsabile o nel quale sono presenti gli elementi di prova o beni. Nel caso di infrazioni diffuse con dimensione unionale, le nuove regole si applicano se i consumatori interessati risiedono in almeno due terzi dei Paesi Ue e rappresentano almeno i 2/3 della popolazione Ue.

Tra le altre novità, va segnalata l’introduzione di un nuovo sistema di segnalazione per garantire l’immediata individuazione di minacce. E’ previsto anche l’intervento di organismi esterni come le associazione dei consumatori che potranno fornire “segnalazioni esterne”. Via libera alle indagini a tappeto, con il coordinamento della Commissione europea, a meno che, in linea con l’articolo 29, non sia deciso diversamente. In quest’ambito, le autorità competenti avranno accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni “pertinenti concernenti l’oggetto di un’indagine o di indagini concertate di un mercato di consumo («indagini a tappeto»), al fine di determinare se si è verificata o si sta verificando un’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori”. Il fine è identificare l’operatore responsabile, “a prescindere da chi è in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e in qualsiasi forma o formato, e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati”. Nell’ambito di questo meccanismo, le autorità competenti potranno chiedere direttamente ai terzi, all’interno della catena del valore digitale, “di fornire le prove, i dati e le informazioni pertinenti, conformemente alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla normativa in materia di protezione dei dati personali”.

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