Libertà di stampa: nuova pronuncia di Strasburgo

Le sanzioni penali, anche quando sono unicamente pecuniarie, non passano il vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo che, con la sentenza del 23 giugno, Niskasaari contro Finlandia (NISKASAARI), continua nell’opera di rafforzamento della libertà di stampa dei giornalisti che, per Strasburgo, hanno una posizione diversa da coloro che si avvalgono generalmente della libertà di espressione. Con la conseguenza che, anche in ragione del ruolo di informazione della collettività, essenziale per la democrazia, vanno tutelati in modo diverso da altri soggetti. A rivolgersi a Strasburgo, editore e giornalista di un magazine che aveva pubblicato un articolo critico nei confronti di un collega della televisione pubblica per un reportage sulle foreste, con alcuni dati falsi. Citati in giudizio, i due erano stati condannati: il giornalista a una multa di 240 euro e 2mila euro per i danni, e l’editore a 4mila euro per danni e 25mila per i costi sostenuti dal diffamato in tribunale. Il giornalista e l’editore si sono così rivolti a Strasburgo che ha dato ragione ai due ricorrenti. Gli Stati e, in particolare le autorità giurisdizionali nazionali, – scrive la Corte europea – hanno un certo margine di apprezzamento nello stabilire a quale diritto dare la prevalenza – reputazione o libertà di espressione (articoli 8 e 10 della Convenzione) – ma la Corte europea mantiene il diritto di supervisionare il pieno rispetto della Convenzione. Inoltre, i tribunali interni sono tenuti a seguire i parametri fissati dalla Corte ossia il contributo al dibattito su questioni di interesse generale, la notorietà della persona oggetto dell’articolo e il contenuto, la condotta della persona interessata, il metodo utilizzato per ottenere informazioni e la veridicità, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione e la severità della sanzione. La Corte utilizza la congiunzione “e”, segno che tutti gli elementi devono essere oggetto di valutazione, con un margine che così diventa ristretto. Tanto più che – scrivono i giudici internazionali – solo se sussistono forti ragioni è possibile sostituire i parametri individuati dalla Corte con quelli propri dei giudici nazionali, tenuti a considerare il ruolo particolare del giornalista. Proprio a quest’ultimo aspetto i giudici interni non avevano prestato sufficiente attenzione, mentre avrebbero dovuto farlo secondo Strasburgo, che tiene a sottolineare così la necessità di un diverso trattamento per la stampa. Nel valutare, poi, la proporzionalità della sanzione la Corte europea ha effettuato un confronto con le misure previste dal diritto finlandese per altri reati, giungendo alla conclusione della sproporzionalità della sanzione. Di qui la condanna dello Stato in causa, tenuto a versare 32mila euro per i danni patrimoniali, 1.500 per quelli non patrimoniali e 3mila per le spese.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *