Limiti alla giurisdizione della Corte suprema inglese nell’applicazione del regolamento n. 2201/2003

La Corte suprema inglese, con la sentenza depositata il 22 giugno, “In the matter D (A child), [2016] UKSC34”, si è dichiarata incompetente a pronunciarsi sul ricorso di un cittadino rumeno che aveva impugnato la pronuncia della High Court la quale aveva respinto la richiesta di dare esecuzione alla decisione della Corte di appello di Bucarest che affidava la figlia al padre (uksc-2016-0048-judgment). La vicenda aveva avuto origine da una coppia di cittadini rumeni che erano vissuti in Inghilterra per diversi anni. Il padre era rientrato in Romania e aveva chiesto l’affidamento della figlia, concesso dai giudici di Bucarest. L’High Court inglese aveva respinto la richiesta di riconoscimento ed esecuzione della decisione avanzata dal padre ritenendo che i giudici avevano deciso senza sentire la minore, agendo così in violazione del regolamento Ue n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Ed invero, poiché l’articolo 23, lett. b) include tra i motivi di non riconoscimento il caso in cui la decisione sia stata resa “senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto”, i giudici inglesi avevano bloccato gli effetti della pronuncia rumena. Il padre aveva così chiesto che il suo caso fosse deciso dalla Corte suprema che in via preliminare aveva ritenuto di potersi pronunciare ma con la sentenza del 22 giugno ha affermato di non avere giurisdizione chiarendo che la regola generale nell’applicazione degli atti Ue è di favorire la libera circolazione delle pronunce. In questa direzione, il Regno Unito, in linea con l’articolo 68 del regolamento in base al quale “gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi d’impugnazione” ha chiarito che è possibile solo un’impugnazione per motivi di diritto dinanzi alla Corte di appello.

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