Litispendenza internazionale: no a un’interpretazione basata su criteri restrittivi

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sono intervenute, con sentenza depositata il 28 novembre (n. 21108, sentenza del 28-11-2012), a chiarire la nozione di litispendenza internazionale formulata nell’articolo 7 della legge di riforma di diritto internazionale privato n. 218/95. La vicenda che ha dato il via alla pronuncia riguardava un caso di affidamento di una minore nata da padre italiano e madre brasiliana, residenti per un periodo in Italia. La madre, tornata in patria con la bambina, aveva chiesto ai giudici brasiliani un provvedimento di affidamento della figlia. In seguito, identica richiesta era stata depositata dal padre ai giudici del Tribunale per i minori di Venezia. Quest’ultimo non aveva tenuto conto del procedimento già avviato in Brasile e aveva affidato la minore al padre. La Corte di appello non ha condiviso detta conclusione proprio in ragione dell’esistenza di un procedimento già pendente tra le stesse parti in Brasile. Di qui il ricorso alla Cassazione del padre. Per la Suprema Corte bene hanno fatto i giudici di appello ad applicare l’articolo 7 della legge n. 218/95. Tale norma – ha osservato la Cassazione – anche in ragione della non coincidente definizione della nozione di litispendenza rispetto all’articolo 39 c.p.c. e dell’incidenza della Convenzione di Bruxelles del 1968, deve essere interpretata, per quanto riguarda la nozione di stessa causa, non ancorandola a «criteri formalistici e restrittivi». Pertanto, oltre all’identità delle parti, è sufficiente «l’identità dei risultati pratici perseguiti», senza che abbia rilievo il «petitum immediato delle singole domande e dal titolo specificamente fatto valere». Così come, per la Corte, non è indispensabile che l’operatività della litispendenza sia subordinata ad eccezione di parte perché questa sarebbe prospettabile senza limiti di tempo «con un irragionevole squilibrio fra le posizioni delle parti». Di conseguenza, per la Cassazione, la Corte di appello ha agito in modo conforme al testo normativo disponendo la sospensione del procedimento dinanzi ai giudici italiani in ragione della pendenza del procedimento avviato in Brasile.

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