Mandato di arresto europeo e intervento nel processo: chiarimenti dalla Cassazione

Nessuna violazione della Carta europea dei diritti fondamentali nella decisione della Corte di appello di Cagliari di non fare intervenire il Partido Politico Vox  nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Carles Puigdemont Casamajò dal Tribunale Supremo di Spagna, per reati commessi durante il referendum per l’indipendenza della Catalogna.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 47244 depositata il 28 dicembre 2021 (47244) con la quale è stato affermato che l’art. 90 del codice di procedura penale (relativo ai diritti della persona offesa) non si applica al procedimento di consegna esecutivo di un mandato di arresto europeo. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha anche sollevato una questione pregiudiziale alla Corte Ue, aveva disposto l’estromissione di Vox, che voleva intervenire come “persona offesa”, dal procedimento relativo a Puigdemont. Una scelta giusta per la Cassazione poiché l’articolo 17 della legge n. 69/2005, con la quale è stata recepita la decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, indica espressamente e tassativamente i soggetti legittimati a intervenire nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, non contemplando la persona offesa. La Corte di Cassazione ha evidenziato le peculiarità del procedimento di esecuzione del MAE che mira solo a stabilire la sussistenza delle condizioni per la consegna e “non contempla alcuna interlocuzione sul merito dell’accusa”. Di conseguenza è anche inapplicabile la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati (recepita in Italia con decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212), tanto più che nella definizione di vittima rientrano solo le persone fisiche e non quelle giuridiche. Inoltre, precisa la Suprema Corte, il ricorrente non ha dimostrato di poter essere qualificato come parte lesa in base all’ordinamento italiano e “dunque, di essere titolare del bene giuridico leso dai reati contestati a Puigdemont”.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *