Mandato di arresto europeo e rescissione del giudicato: la parola alle Sezioni Unite

Giudicato penale, termine restitutorio ed esecuzione del mandato di arresto europeo. Un intreccio di questioni che hanno al centro anche il rapporto tra ordinamento italiano e diritto Ue, che ha spinto la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con ordinanza n. 23715 depositata il 13 giugno (23715) a chiedere l’intervento delle Sezioni Unite. La Corte di appello di Genova aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata da un uomo condannato dal Tribunale di Imperia che si è così rivolto alla Cassazione sostenendo che l’indicata ordinanza era in contrasto con l’articolo 4-bis della decisione quadro 2002/584 recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri (poi modificata dalla n. 2009/299/GAI, recepita con legge n. 69/2005, modificata dal decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021). L’uomo era stato arrestato in Romania sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana per dare esecuzione alla sentenza di condanna ed era stato consegnato al Paese richiedente. Tuttavia, come detto, la sua domanda di rescissione del giudicato era stata dichiarata inammissibile perché tardiva in quanto era decorso il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’articolo 629-bis, comma 2 del codice di procedura penale. Tale termine decorre dal momento della notifica del mandato di arresto europeo, condizione che renderebbe la normativa interna in contrasto con l’articolo 4-bis della decisione quadro la quale dispone che se il mandato di arresto europeo, emesso a fini esecutivi, riguarda il condannato non informato della pendenza del processo penale a suo carico, la trasmissione della copia della sentenza da eseguire prima della consegna “non costituisce notificazione ufficiale della sentenza, né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello”. Il termine, quindi, a suo avviso, dovrebbe decorrere dalla consegna del condannato. Per la sesta sezione penale la questione va risolta dalle Sezioni Unite perché si è “al cospetto di un’antinomia tra il diritto dell’Unione, che, in via generalizzata, esclude che il termine per proporre il rimedio restitutorio contro il giudicato penale formatosi in assenza del condannato possa decorrere anteriormente alla sua consegna all’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato di arresto e l’interpretazione prevalente dell’articolo 629, mia 2, cod. proc. pen. che, invece, sembra consentire incondizionatamente tale decorrenza dalla conoscenza del procedimento, anche nel caso di destinatario del mandato di arresto europeo arrestato all’estero”. La Cassazione ha escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue perché l’articolo 4-bis è chiaro nella valenza precettiva ed è solo controversa la sua modalità di attuazione in rapporto al diritto interno, questione che va risolta dal giudice nazionale.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *