Mandato di arresto europeo e residenza effettiva: chiarimenti dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, sezione feriale penale, con la sentenza n. 31269/22 depositata il 19 agosto 2022 è intervenuta a precisare in quali casi la residenza effettiva sul territorio può portare alla consegna condizionata nell’applicazione del mandato di arresto europeo (sentenza). A presentare il ricorso è stato un cittadino nigeriano accusato di violenza sessuale in Finlandia. Le autorità di Helsinki avevano emesso un mandato di arresto e la Corte di Appello di Genova aveva acconsentito alla consegna considerando insussistente la permanenza quinquennale in Italia del destinatario del provvedimento. L’uomo si era rivolto alla Cassazione che ha respinto il ricorso anche perché, in base alle modifiche apportate dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021, con il quale è stata modificata la legge n. 69/2005, di recepimento della decisione quadro n. 2002/584 (poi modificata dalla 2009/299/GAI), sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, non è ammissibile il ricorso in Cassazione per vizi di motivazione relativi ai provvedimenti che decidono sulla consegna. Inoltre, la Cassazione sottolinea che, con riguardo alla permanenza quinquennale in Italia, l’uomo era stato in realtà cancellato dalle liste elettorali dei residenti a Bologna perché irreperibile, non risultava una stabile dimora comprovata da contratti di locazione e non conosceva la lingua italiana. Gli elementi forniti alla Corte di appello non sono stati considerati rilevanti per dimostrare il radicamento in Italia richiesto dall’articolo 19 della legge n. 69/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 10/2021, tanto più che le fonti fornite non sono state ritenute affidabili e atte a dimostrare “un’effettiva, ininterrotta e lecita presenza sul territorio italiano, nel termini richiesti del diritto vivente”. Il radicamento – osserva la Cassazione – deve essere reale e non estemporaneo e deve essere desumibile da diversi indici rilevatori “quali la legalità della presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed effettivi e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali”. Corretta, quindi, la decisione della Corte di appello di escludere la consegna condizionata prevista dall’articolo 19, 1° comma della legge n. 69/2005. In ultimo, la Cassazione ha sottolineato che l’accertamento sulla residenza effettiva è stato svolto dai giudici di merito alla luce della sentenza Kozlowski della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’ordinanza n. 217/2021 della Corte costituzionale che ha posto un quesito interpretativo a Lussemburgo in ordine all’art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584 (pronuncia_217_2021).

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