Mandato di arresto: sì alla consegna se il luogo di commissione del reato non è in Italia

Se manca la certezza della giurisdizione italiana perché non sussistono prove che le condotte contestate da un’autorità di uno Stato membro siano state commesse in Italia non sussiste alcun ostacolo all’esecuzione di un mandato di arresto europeo. La Corte di Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 27825/15, depositata il 1° luglio (MAE), ha respinto il ricorso di un cittadino rumeno, residente in Italia, che si opponeva alla consegna in Romania, ritenendo che alcuni reati contestati dalle autorità rumene erano stati commessi in Italia, situazione che impediva la consegna ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. In base alla lettera p) dell’indicata disposizione, infatti, se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che “dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio”, la Corte di appello competente è tenuta a rifiutare la consegna. Tuttavia, nel caso di specie, manca ogni certezza sulla giurisdizione italiana e sul fatto che la condotta sia stata tenuta in Italia, così come non risulta l’attivazione di procedimenti penali. Di qui, il rigetto del ricorso e il via libera al mandato di arresto con la condizione che, nell’ipotesi di condanna, la pena sia scontata in Italia.

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