Reato commesso in Italia: la consegna è preclusa

L’esecuzione del mandato di arresto europeo deve essere esclusa se la consegna riguarda un accusato di un fatto illecito che si è svolto nella sua massima parte in Italia. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 22493/16, depositata il 27 maggio (22493) con la quale è stato accolto il ricorso di un cittadino tedesco che chiedeva l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano che aveva dato il via libera alla consegna in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Procura della Repubblica di Berlino. I giudici di appello avevano sostenuto che non sussisteva un motivo ostativo alla consegna malgrado il segmento finale delle condotte illecite (rapina e truffa) risultava eseguito in Italia. Una conclusione errata secondo la Suprema Corte e non conforme a quanto previsto dall’articolo 18 della legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. In particolare, se una parte della condotta criminosa si è verificata in Italia va esclusa la consegna all’autorità giudiziaria straniera. Pertanto, per la Cassazione, nel caso in esame, mancano i presupposti legittimanti la consegna tanto più che la condotta illecita risultava compiuta in Italia perché solo le mail per cercare di truffare le vittime erano state ricevute in Germania.

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