Mediazione: così è applicata la direttiva 2008/52

Un dato è certo. La direttiva 2008/52 su taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale ha spinto gli Stati membri che non avevano puntato su questo strumento a inserirla o ad ampliarne l’utilizzo non solo nell’ambito delle controversie transfrontaliere ma anche in quelle interne. Lo scrive la Commissione europea nella relazione sull’applicazione della direttiva 2008/52 presentata al Parlamento e al Consiglio il 26 agosto (COM(2016)542, 2008:52). Anche grazie alla consultazione pubblica avviata nel 2015, Bruxelles è in grado di fare un bilancio sull’applicazione effettiva e sui possibili sviluppi futuri. Dalla relazione risulta che 15 Stati avevano già un sistema di mediazione, 9 solo disposizioni sporadiche mentre 4 hanno introdotto la nuova legislazione grazie alla direttiva. Effetto comune: quasi tutti i Paesi membri hanno proceduto ad estendere l’ambito di applicazione della direttiva non solo alle controversie transfrontaliere ma anche a quelle interne. E’ il settore familiare quello più interessato dalla mediazione, mentre resta poco sviluppato l’utilizzo per le procedure di insolvenza che, invece, potrebbero giovarsi di questo strumento soprattutto nell’adozione dei piani di ristrutturazione. Per quanto riguarda i codici di condotta, 19 Stati li prevedono mentre negli altri Paesi sono i fornitori di servizi di mediazione a stabilire codici etici interni.

Resta una spaccatura sulla visione di fondo circa la mediazione con particolare riguardo all’obbligatorietà: tutti gli Stati membri contemplano la possibilità per gli organi giurisdizionali di invitare le parti a ricorrere alla mediazione, alcuni hanno sviluppato la prassi di sessioni informative obbligatorie, mentre solo 5 Stati ne stabiliscono l’obbligatorietà in specifici casi. Così, in Italia la mediazione è obbligatoria per svariati tipi di controversie e in Ungheria e in Croazia per il settore familiare. Tre Stati membri – scrive la Commissione – offrono incentivi finanziari sotto forma di riduzioni o rimborso integrale delle spese e dei costi legati al procedimento giudiziario se la mediazione permette di raggiungere un accordo durante la sospensione del procedimento. Ad esempio, in Slovacchia, a seconda della fase processuale in cui viene raggiunto l’accordo, è rimborsato il 30%, 50% o 90% dei diritti di cancelleria. Sul fronte dell’esecutività degli accordi di mediazione, Bruxelles segnala che alcuni Paesi come Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria e Italia prevedono l’esecuzione anche senza il consenso di tutte le parti.

La Commissione, considerando il generale buon funzionamento, ritiene di non dover procedere a modificare la direttiva, ma di intervenire per spingere  gli Stati a prevedere incentivi per diffondere l’utilizzo della mediazione.

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