Il divieto del ne bis in idem internazionale non è contenuto in una norma consuetudinaria e, quindi, può essere applicato in Italia solo in presenza di un accordo internazionale tra Stati. È quanto ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 4608 depositata il 5 febbraio (4608) con la quale è stato respinto il ricorso di un cittadino nato in Marocco il quale chiedeva il riconoscimento di una sentenza pronunciata nel suo Paese e, per evitare la condanna anche in Italia, l’applicazione del principio del ne bis in idem.
Chiara la posizione della Cassazione: il divieto del bis in idem con riferimento alle sentenze pronunciate all’estero “non ha il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali, e non può pertanto considerarsi come una delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, a cui l’ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell’art. 10 della Costituzione”. La Suprema Corte ha anche precisato che tale principio non è presente nell’ordinamento giuridico italiano nella sua portata internazionale, rilevando che, mancando un accordo internazionale con il Marocco che affermi detto principio, esso non è applicabile nel caso di sentenze rese da Stati extra Ue. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso escludendo anche la possibilità di una valutazione della sentenza resa in Marocco che, per il ricorrente, avrebbe portato all’applicazione della continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con la sentenza straniera, emessa da uno Stato non membro dell’Unione europea. Confermata, quindi, la condanna resa dalla Corte di appello di Genova.
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