No a prassi interne che frenano i rinvii pregiudiziali a Lussemburgo

Regole interne o prassi giurisprudenziali non possono frenare i rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Se è in gioco il diritto dell’Unione, i giudici nazionali, in caso di dubbi interpretativi o applicativi relativi al diritto Ue, possono/devono chiamare in aiuto Lussemburgo. E’ quanto stabilito, nella sentenza del 5 aprile relativa alla causa C-689/13 (C-689:13), dalla Corte Ue che si è pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana alle prese con una procedura di aggiudicazione di appalti. A seguito dell’indizione di una gara da parte della società di gestione dell’aeroporto civile di Trapani, la ditta “sconfitta” aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione, ma la società vincitrice aveva eccepito il difetto di interesse perché la ricorrente non aveva i requisiti per poter vincere l’appalto. Il Tribunale amministrativo aveva annullato l’aggiudicazione e condiviso l’assenza di interesse della ricorrente. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha chiesto alla Corte Ue di chiarire, tra l’altro, se sia ammissibile una norma interna che impedisca a una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di rivolgersi agli eurogiudici, obbligando la sezione a rivolgersi all’Adunanza plenaria se intende discostarsi da un principio già affermato dalla stessa plenaria. Un meccanismo bocciato da Lussemburgo perché il diritto interno “non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale di avvalersi” del rinvio pregiudiziale, alla base del sistema di cooperazione tra giudici interni e Corte Ue. D’altra parte – osservano gli eurogiudici –  gli organi giurisdizionali nazionali, per assicurare l’effetto utile dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, devono applicare immediatamente il diritto dell’Unione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e disapplicare di propria iniziativa le norme contrarie senza attendere “la previa rimozione legislativa” o altri procedimenti interni. Di qui la conclusione che i giudici amministrativi devono applicare i principi stabiliti nella sentenza Fastweb e, di conseguenza, valutare sempre nel merito se l’appalto è stato legittimo. E questo anche quando il ricorso di un offerente, interessato ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia dichiarato irricevibile per le norme processuali interne che prevedono un esame prioritario del ricorso incidentale presentato da chi si è aggiudicato l’appalto.

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