No ad alterazioni nella procedura di exequatur del regolamento Bruxelles I

I tempi per l’esecuzione di sentenze straniere, anche per non vanificare gli obiettivi fissati dal regolamento Ue n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non possono subire allungamenti e, di conseguenza, i motivi di contestazione possono essere solo quelli fissati espressamente nell’atto Ue. Lo ha affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 13 ottobre 2011 (causa C-139/10, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-139%2F10&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100) ha stabilito che il giudice nazionale competente in materia di esecuzione di una sentenza straniera non può invocare motivi diversi rispetto a quelli fissati dagli articoli 34 e 35 del regolamento per impedire l’attuazione di un provvedimento giudiziario di un altro Stato membro. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione non può pronunciarsi su motivi di revoca della dichiarazione di esecutività che riguardano l’esecuzione nel Paese di origine della pronuncia e non nello Stato di destinazione.

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