Sì all’indennizzo per i danni morali alle vittime di voli cancellati

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 13 ottobre 2011 (causa C-83/10, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-83%2F10&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100) ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per le vittime di voli cancellati e ha chiarito la nozione di cancellazione in base al regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il rinvio pregiudiziale  è stato inviato da un tribunale spagnolo alle prese con una controversia tra alcuni passeggeri che avevano acquistato dall’Air France un biglietto da Parigi a Vigo. Dopo il decollo, l’aereo era rientrato all’aeroporto Charles de Gaulle costringendo gli utenti a partire il giorno dopo verso un’altra destinazione, con ulteriori spese per il taxi necessario a raggiungere la meta originaria. La compagnia aerea non aveva fornito una sistemazione in albergo ritenendo che non si fosse verificata una cancellazione del volo perché l’aereo era decollato. Tesi non condivisa dalla Corte Ue, secondo la quale non è sufficiente che l’aereo sia decollato, ma è indispensabile che venga seguito l’itinerario e raggiunta la destinazione fissata nel biglietto aereo. Se l’aeromobile torna indietro, è evidente che l’itinerario non è stato rispettato e il volo non può considerarsi effettuato. Detto questo, la Corte Ue ha chiarito che il regolamento non si limita a garantire il risarcimento del danno materiale, ma ammette anche quello morale, secondo i criteri fissati dalla Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale o in base al diritto interno.

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