Nuovi rinvii pregiudiziali a Lussemburgo

La Corte di giustizia Ue è stata chiamata dalla Cassazione belga a chiarire il significato dell’articolo 6, par. 2 della Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali (roma). In particolare, i giudici Ue dovranno precisare se, con la frase «paese dove si trova la sede che ha assunto il lavoratore», s’intenda il paese in cui si trova la sede del datore di lavoro che ha assunto il lavoratore o il paese in cui si trova la sede del datore di lavoro a cui il lavoratore è collegato per lo svolgimento effettivo delle sue mansioni, anche se non svolge il proprio lavoro, normalmente, nello stesso Paese.

Arriva invece dall’Ungheria la richiesta di interpretazione degli articoli 43 e 48 del Trattato Ue (oggi artt. 49 e 54 TFUE)  nei casi in cui una società trasferisca la propria sede dallo Stato membro di origine (società), chiedendo l’iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro ospitante secondo le regole di quest’ultimo Stato, pur essendo stata cancellata dal registro delle imprese dello Stato di origine proprio per la decisione di iscriversi altrove. La Corte Ue, quindi, dovrà chiarire se è contraria al diritto comunitario una prassi che nega la possibilità per una società che si è costituita secondo il diritto di uno Stato membro di trasferire la propria sede.

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