Per l’Avvocato generale non è più necessaria una pronuncia sull’obbligatorietà del ricorso alla mediazione

Per l’Avvocato generale Kokott il procedimento pregiudiziale avviato dal giudice di pace di Mercato S. Severino sull’interpretazione della direttiva 2008/52 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale dovrebbe chiudersi senza una risposta della Corte di giustizia UE. Questo perché, a seguito della sentenza del 24 ottobre 2012 della Corte costituzionale italiana n. 272/2012 con la quale sono state dichiarate incostituzionali alcune disposizioni del  Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010 (di recepimento della direttiva) inclusa quella che prevedeva l’obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione prima di poter avviare un ricorso dinanzi ai giudici nazionali, l’interpretazione richiesta è priva di significato e non è più necessaria per il procedimento principale (Causa C-492/11, CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE). Le questioni sottoposte a Lussemburgo hanno ormai un carattere meramente ipotetico e, almeno per l’Avvocato Kokott, non è più necessario un intervento della Corte. La dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 5 del Dlgs n. 28/2010 che, in sostanza, ha fatto cadere l’obbligo di ricorrere alla mediazione, rende superfluo l’intervento della Corte la quale – precisa l’Avvocato generale – “dovrebbe quindi dichiarare che non è più necessario rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte”. D’altra parte, un analogo rinvio pregiudiziale  (C-464/11) è stato ritirato da un giudice italiano proprio a seguito della pronuncia della Corte costituzionale. Resta da attendere la decisione della Corte Ue che potrebbe condividere le conclusioni dell’Avvocato generale che, però, non sono vincolanti o discostarsene e pronunciarsi sulla questione.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/nuovo-rinvio-pregiudiziale-sulla-mediazione-obbligatoria.html

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