Protezione internazionale: beneficio del dubbio se il racconto è coerente

L’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo deve essere accertata con una valutazione complessiva “e non atomistica della narrazione”, anche valorizzando il beneficio del dubbio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 22527 depositata il 16 ottobre (22527) con la quale è stato accolto il ricorso di un cittadino della Costa d’Avorio che aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia con la quale era stato confermato il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. L’uomo sosteneva di aver dovuto lasciare il Paese perché perseguitato dai ribelli che avevano già ucciso il padre e il fratello, ma la sua domanda era stata respinta dalla Commissione territoriale competente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso chiarendo che per valutare la credibilità soggettiva del richiedente asilo non si deve fare riferimento unicamente ai riscontri obiettivi di quanto dichiarato dal richiedente perché il giudice deve attivare “i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto”. Nel caso in cui il collegio giudicante continui ad avere alcune perplessità, deve trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio che – osserva la Cassazione – “configura una sintesi concettuale delle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.lgs 251/2017”. Pertanto, anche se alcuni aspetti della dichiarazione non sono suffragati da prove, tali dichiarazioni devono essere considerate veritiere, se coerenti, plausibili e non in contraddizione. Sul punto, la Suprema Corte ricorda anche il rapporto dell’UNHCR “Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems”, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e la necessità di tenere conto delle informazioni aggiornate sui Paesi di origine. Di qui l’accoglimento del ricorso e il rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

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