Provenienza da un Paese in guerra: sì al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte di appello di Bari, prima sezione civile, con sentenza n. 66/13 del 14 febbraio 2013 (Mali) ha riconosciuto la sussistenza di gravi motivi umanitari a un cittadino del Mali anche se, nelle sue richieste, il richiedente aveva prospettato una ricostruzione della vicenda inverosimile. Alla Corte di appello si era rivolto un cittadino del Mali al quale sia la Commissione territoriale di Bari per il riconoscimento della protezione internazionale sia il Tribunale di Bari avevano negato lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria o umanitaria. Questo perché, anche a causa di errori della difesa, la ricostruzione dei fatti era stata inverosimile suscitando dubbi sull’effettiva esistenza di rischi per la sua persona nel Paese di provenienza. Tuttavia, il verificarsi di un conflitto con l’intervento militare francese a gennaio 2013, ha spinto la Corte di appello, correttamente, a riconoscere in modo automatico la sussistenza di rischi per il richiedente proveniente da un Paese in guerra anche perché lo stesso ufficio delle Nazioni Unite per i rifugiati, in una nota richiamata nella pronuncia, ha sottolineato la necessità di tenere conto dei rischi umanitari per le persone che si trovano in Mali o che richiedono protezione. Di qui, l’accoglimento del ricorso e la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

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