No al segreto di Stato se impedisce l’accertamento delle responsabilità nei casi di tortura utilizzata per la lotta al terrorismo

Arriva il 5 marzo sul tavolo del Consiglio per i diritti umani dell’Onu il rapporto dell’Alto Commissario sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo (A/HRC/22/26, AHRC2226_English). Nel corso della sessione iniziata il 25 febbraio e che si concluderà a Ginevra il 22 marzo, il Consiglio approverà il testo del 17 dicembre che evidenzia le derive degli Stati nella lotta al terrorismo. Principio di legalità calpestato in più occasioni anche per la mancata precisione nella definizione dei reati, concessione dell’estradizione senza tener conto dei rischi di tortura, istituzione di tribunali speciali e presunzione d’innocenza messa da parte nel nome della lotta al terrorismo. Con tentativi di bypassare il sistema giudiziario attraverso il ricorso a interventi di intelligence. Nel rapporto, che sintetizza i risultati di meeting e conferenze, è evidenziato che l’utilizzo a dismisura delle agenzie di intelligence ha provocato l’accantonamento di misure di salvaguardia utili a evitare abusi. Spetta poi ai tribunali e non all’esecutivo stabilire se è necessario l’utilizzo del segreto di Stato in un procedimento. Senza dimenticare, in ogni caso, che il segreto di Stato non può essere invocato se blocca l’accertamento delle responsabilità e impedisce alle vittime di far valere i propri diritti in modo effettivo. L’Alto Commissario, nelle raccomandazioni finali, ha anche precisato che il divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti è incluso in una norma di ius cogens e quindi non derogabile.

Si veda il post dell’11 febbraio 2013 http://www.marinacastellaneta.it/blog/il-governo-tecnico-impugna-ancora-larma-del-segreto-di-stato-per-bloccare-il-processo-agli-ex-vertici-del-sismi-nel-caso-abu-omar.html

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