Pubblicata la direttiva sulla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale – Directive on combating money laundering by criminal law published on the Official Journal of the EU

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre (serie L 284) la direttiva 2018/1673 del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (direttiva riciclaggio), che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 dicembre 2020. Il testo, che cerca di colmare le lacune della decisione quadro sul riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, definisce i reati di riciclaggio e le ipotesi di concorso, istigazione e tentativo, prevedendo sanzioni per le persone fisiche e giuridiche. Per quanto riguarda il primo gruppo, la direttiva impone agli Stati l’adozione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate, prevedendo una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, nonché sanzioni addizionali. Se il reato è commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale o se l’autore lo commette nell’esercizio della propria attività professionale scatteranno le aggravanti. Sul fronte delle sanzioni da infliggere alle persone giuridiche la direttiva lascia spazio agli Stati che possono scegliere sanzioni pecuniarie penali o non penali, tra le quali l’esclusione dall’accesso a finanziamenti pubblici. Manca una disciplina ad hoc per le nuove valute virtuali (definite nella V direttiva 2018/843). Per quanto riguarda gli aspetti legati alla ripartizione di giurisdizione, sono individuati come titoli idonei ad attribuire la competenza a un determinato Stato la commissione del reato, anche solo parzialmente sul territorio nonché la cittadinanza dell’autore del reato. I Paesi membri, poi, possono estendere la propria giurisdizione se l’autore del reato risiede abitualmente sul territorio o se il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel territorio. Il legislatore Ue, inoltre, all’articolo 10, comma 3 ha posto una disciplina per evitare conflitti di giudicato e casi di bis in idem internazionale: nei casi di giurisdizione di più Stati membri per i medesimi fatti, le autorità nazionali dovranno collaborare per stabilire la giurisdizione competente secondo i parametri individuati per la soluzione dell’eventuale conflitto positivo di giurisdizione. In ultima analisi, in linea con altri atti Ue, se non c’è intesa la questione relativa all’individuazione dell’autorità competente deve essere deferita a Eurojust. Per la confisca, non è stata inserita nell’articolato, ma unicamente nei considerando la possibilità di applicarla nei casi in cui non sia possibile “avviare o concludere il procedimento penale, tra l’altro in ragione del decesso dell’autore del reato”. 

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