Pubblicate le linee guida sulla protezione internazionale per chi fugge da conflitti armati

imagesL’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha adottato, il 2 dicembre, le Linee guida n. 12 sulla protezione internazionale (guidelines) con riguardo a coloro che fuggono da conflitti armati e da violenza secondo quanto previsto dall’articolo 1, lett. a (2) della Convenzione sulla protezione internazionale dei rifugiati del 1951 e nel Protocollo del 1967. Una Guida necessaria al fine di favorire un’applicazione armonizzata e utile a governi, operatori giuridici, staff dell’UNHCR e giudici chiamati a decidere sullo status di rifugiato. Come chiarito nel documento, le autorità nazionali competenti devono riconoscere lo status di rifugiato a ogni persona che fugge da zone di guerra, senza che sia necessario un esame particolare perché è evidente che chi si trova in luoghi devastati dalla guerra non ha bisogno di provare di essere stato oggetto di una specifica persecuzione. L’obiettivo è così rafforzare il regime di protezione assicurato dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e garantire che, in un’epoca in cui i conflitti proliferano, gli Stati non limitino il riconoscimento dello status e non adottino un approccio restrittivo chiedendo una verifica sui singoli casi. Il documento analizza anche il rapporto tra la definizione fornita nella Convenzione del 1951 e nel Protocollo del 1967 e gli atti regionali inclusa la direttiva qualifiche. A tale riguardo, al fine di evitare sovrapposizioni, l’UNHCR ricorda che la protezione sussidiaria si applica solo a coloro che non sono qualificati come rifugiati. Centrali, per una qualificazione corretta, i dati quantitativi e qualitativi che provengono dal Paese di origine. Sotto il profilo dell’onere della prova, se in via generale esso grava sulla persona che avanza la richiesta, l’obbligo di raccogliere e analizzare tutti i fatti rilevanti va condiviso tra il richiedente e l’organo chiamato a decidere sull’istanza, fermo restando che in caso di zone di conflitto e di violenza bisogna concedere al richiedente, in caso di dubbio, la protezione.

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