Regolamento Ue n. 1215/2012: la Corte di Cassazione sulla giurisdizione nel caso di inadempimento contrattuale per attività complesse

Manca la giurisdizione del giudice italiano nel caso di un inadempimento contrattuale relativo ad attività complesse svolte da una società stabilita nel Regno Unito, anche se le ricadute patrimoniali coinvolgono un’azienda con sede in Italia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 15743/19 depositata il 12 giugno con la quale la Suprema Corte ha applicato il regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (15743:19).

La vicenda ha preso il via dal ricorso di una società, agente di una conceria italiana, che aveva citato in giudizio un’azienda con sede nel Regno Unito ritenendo che quest’ultima fosse stata inadempiente nella realizzazione delle obbligazioni assunte e, in particolare, con riferimento a un contratto con oggetto complesso costituito da attività di consulenza nella scelta dei pellami, nei controlli di qualità, nella produzione di quantità minime per alcune collezioni, nell’attività di coordinamento e di ricerca. Così, l’azienda si era rivolta al Tribunale di Verona sostenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in base all’articolo 7 del regolamento n. 1215 del 2012 poiché la giurisdizione era radicata nel luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio che avrebbe dovuto essere realizzata in Italia, sede delle concerie. L’azienda inglese ha eccepito il difetto di giurisdizione, posizione condivisa dalla Corte di Cassazione. Nel caso in esame – chiarisce la Suprema Corte – è applicabile il regolamento n. 1215/2012 e, quindi, il titolo generale del domicilio del convenuto ai sensi dell’articolo 4 e i titoli previsti dall’articolo 7, relativi alle competenze speciali, con particolare riguardo al n. 1 lettera a), “da individuarsi, nel caso della compravendita di beni, nel luogo dove i beni sono stati o avrebbe dovuto essere consegnati in base al contratto e, nel caso della prestazione di servizi, nel luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”. Sul punto, per la Cassazione nessuno dei fori indicati conduce a individuare la giurisdizione italiana perché la stessa esecuzione delle obbligazioni porta al Regno Unito, Stato in cui ha sede l’azienda che deve eseguire l’obbligazione. Esaminato l’oggetto del contratto, la Corte di Cassazione ha escluso la giurisdizione italiana. E questo anche con riguardo all’ipotesi in cui la causa pretendi sia la domanda di risarcimento dei danni da illecito civile doloso o colposo, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 gennaio 1990 (causa C-220/98), proprio perché – osserva la Suprema Corte – il fatto causale dell’inadempimento si è verificato e ha prodotto gli effetti lesivi nel Regno Unito.

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