Ricongiungimento: no all’obbligo di conoscenze linguistiche per l’ingresso in uno Stato Ue

L’obbligo di conoscere, almeno in forma elementare, la lingua tedesca imposta dalle autorità di Berlino è incompatibile con il diritto Ue perché impedisce il ricongiungimento familiare. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 10 luglio (C-138:13). A rivolgersi alla Corte è stato il Tribunale amministrativo di Berlino investito di un ricorso di una cittadina turca che aveva presentato la domanda di visto all’ambasciata tedesca ad Ankara per ricongiungersi con il marito che da molti anni viveva e lavorava in Germania. La domanda era stata respinta perché la donna non aveva una conoscenza elementare della lingua tedesca, condizione inserita nell’ordinamento nazionale nel 1973. La Corte Ue ha chiarito che gli Stati devono rispettare la clausola di standstill e quindi non inserire misure interne dopo l’entrata in vigore di un accordo come quello di associazione con la Turchia che comprometta i diritti riconosciuti in un atto dell’Unione. E’ evidente la violazione tedesca visto che la normativa era stata cambiata nel 1973 e, quindi, dopo la conclusione dell’accordo el 1970. Le nuove regole, di fatto, compromettono il diritto al ricongiungimento familiare necessario a consentire il diritto alla libera circolazione e di soggiorno dei lavoratori turchi. E’ evidente che la limitazione apposta incide in modo negativo su uno strumento, come il ricongiungimento, indispensabile “per permettere la vita in famiglia dei lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri” e che “contribuisce sia a migliorare la qualità del loro soggiorno sia alla loro integrazione in tali Stati”. La Corte precisa, inoltre, che le condizioni restrittive apposte fanno sì che il cittadino turco che voglia “stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi un’attività economica in modo stabile può essere influenzata negativamente qualora la normativa di tale Stato membro renda difficile o impossibile il ricongiungimento familiare, di modo che detto cittadino può eventualmente trovarsi costretto a scegliere tra la sua attività nello Stato membro interessato e la propria vita di famiglia in Turchia”. La Corte ha anche respinto la giustificazione tedesca: secondo il Governo la normativa serviva ad evitare i matrimoni forzati e a favorire l’integrazione effettiva. Una tesi che non ha convinto Lussemburgo tanto più le restrizioni interne vanno certamente al di là di quanto necessario per ottenere l’obiettivo perseguito, considerato che la domanda di ricongiungimento è respinta automaticamente nel momento in cui il richiedente non ha conoscenza della lingua tedesca, senza alcuna valutazione di altre problematiche.

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