Entro il 9 dicembre 2026 gli Stati dovranno recepire la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2024, la direttiva ridisegna il quadro Ue in questo settore cruciale per il mercato interno e per rafforzare la tutela dei consumatori, tenendo conto dell’affermazione dirompente dei prodotti digitali (2024:2853 prodotti difettosi). La direttiva sarà applicabile unicamente ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.
I nuovi modelli imprenditoriali dell’economia circolare e le catene di approvvigionamento globale, affiancati dallo sviluppo tecnologico, impongono – ha precisato il Consiglio nel corso dell’iter di adozione del provvedimento – di migliorare il proprio corpus di norme sulla responsabilità e di rendere più agevole, proprio in questi contesti la raccolta degli elementi di prova nei casi di nuove tecnologie. In questa direzione, tra le novità, l’estensione della definizione di “prodotto” al software e ai file per la fabbricazione digitale, nonché le questioni legate all’aggiornamento di prodotti che si avvalgono dell’intelligenza artificiale. In particolare, è chiarito che “se una modifica sostanziale è apportata mediante un aggiornamento o una miglioria del software, o a causa dell’apprendimento continuo di un sistema di IA, il prodotto modificato in maniera sostanziale dovrebbe essere considerato come messo a disposizione sul mercato o messo in servizio al momento in cui è effettivamente apportata la modifica”.
Inoltre, sempre con riferimento al legame con le nuove tecnologie, nella stessa nozione di danno risarcibile, l’articolo 6 ha introdotto il caso di distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.
Per quanto riguarda le prove, la direttiva facilita l’accesso al risarcimento obbligando gli Stati membri a prevedere che “su richiesta di un soggetto che, in un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, chiede il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso («attore») e che ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, il convenuto sia tenuto a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione” (articolo 9). Pur prevedendo talune presunzioni, ai sensi dell’articolo 10, gli Stati membri provvedono affinché l’attore sia tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno. Tuttavia, nei casi in cui il consumatore danneggiato incontri difficoltà eccessive per dimostrare il carattere difettoso del prodotto o il nesso causale tra il carattere difettoso e il danno, un giudice può decidere “che sia tenuto a dimostrare soltanto la probabilità che il prodotto fosse difettoso o che il suo carattere difettoso sia una probabile causa del danno”.
Sono altresì stabilite alcune cause di esclusione della responsabilità ed è stato uniformato il termine di prescrizione. L’articolo 10, infatti, stabilisce che “il diritto di avviare un procedimento per chiedere il risarcimento di un danno rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva sia soggetto a un termine di prescrizione di tre anni”.
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