Rito abbreviato compatibile con la CEDU

La Corte di appello alla quale la Cassazione ha rinviato un procedimento dopo l’annullamento della sentenza di secondo grado può procedere a comminare una pena più grave rispetto a quella prevista nella pronuncia annullata a condizione che la sanzione detentiva non sia più alta rispetto a quella resa dai giudici di primo grado. Nessuna violazione dell’articolo 7 della Convenzione che afferma il principio nulla poena sine lege in una simile situazione. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella decisione depositata il 24 settembre nel caso Greco contro Italia (GRECO c. ITALIE) con la quale Strasburgo ha dichiarato irricevibile il ricorso. Il ricorso era stato presentato da un individuo condannato per associazione di stampo mafioso con giudizio abbreviato. L’uomo aveva impugnato la sentenza di condanna a sei anni contestando la legittimità delle intercettazioni. La Corte di appello aveva ridotto la pena a 5 anni. La Cassazione aveva annullato con rinvio ad altra Corte di appello ritenendo che le intercettazioni potevano essere realizzate con strumenti non appartenenti agli inquirenti ma solo in circostanze eccezionali. Nel nuovo giudizio la Corte di appello aveva confermato il giudizio di primo grado inasprendo così la pena rispetto a quella precedente disposta dai giudici di appello. Per la Corte europea, una simile circostanza non costituisce alcuna violazione del principio del divieto di reformatio in peius. D’altra parte, l’articolo 597 c.p. impedisce l’applicazione di una pena più grave rispetto a quella emessa in prima istanza. Inoltre, – scrive Strasburgo – non è stato violato il divieto di applicazione analogica e, quindi, non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 7, né dell’articolo 6 relativo all’equo processo perché se è vero che che il giudizio abbreviato presenta delle differenze rispetto al normale svolgimento del processo con riguardo alla produzione delle prove è anche vero che esso permette all’imputato, che ne fa richiesta, di ottenere una riduzione di pena.

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