Sentenze CEDU ed effetti sul giudicato: intervengono le Sezioni Unite

I principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 14 aprile 2015 Contrada contro Italia (n. 3, ricorso n. 6655/13) non hanno effetti ad ampio raggio e non si estendono ai soggetti estranei al giudizio di Strasburgo con riguardo a comportamenti tenuti prima della pronuncia della Cassazione Demitri del 1994. Per la Suprema Corte, la pronuncia Contrada non è una sentenza pilota e non è espressiva di un orientamento consolidato della Corte di Strasburgo. Di qui – scrive la Cassazione, sezioni unite penali, con la sentenza n. 8544 depositata il 3 marzo 2020 (8544) – la portata limitata dei suoi effetti. La questione controversa riguardava l’estensione dei principi fissati nella sentenza Contrada ad altri condannati per concorso esterno. La Corte europea, infatti, aveva accertato la violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea secondo il quale “nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale”, poiché il ricorrente era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa che non era previsto come reato dalla legge disponendo, altresì, anche un indennizzo al ricorrente. La Cassazione, di conseguenza, con sentenza n. 43112 del 6 luglio 2017 aveva dichiarato la sentenza di condanna interna non eseguibile proprio in ragione del contrasto con la pronuncia della Corte europea. La sentenza di Strasburgo è stata poi invocata anche da condannati in processi differenti. E così, con la sentenza del 3 marzo 2020 si è posta la questione dell’estensione degli effetti della sentenza della Corte europea anche a soggetti non coinvolti nel procedimento a Strasburgo. Il ricorso era stato presentato da un condannato a 4 anni per il delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (art. 416bis codice penale). La Corte di appello di Caltanissetta aveva respinto l’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Palermo del 1999, irrevocabile dal 2000. La Sesta sezione penale ha rimesso la questione alle sezioni Unite che hanno condiviso la posizione della Corte di Caltanissetta. Ricostruito il contrasto di opinioni nella giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti delle sentenze della Corte europea con riguardo ai casi di condanna irrevocabile per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, consumato prima del febbraio 1994, le Sezioni Unite hanno sottolineato la differenza tra sentenze pilota, come delineate dall’art. 41 del Regolamento della Corte di Strasburgo, e sentenze riferibili alla singola vicenda, chiarendo che queste ultime non hanno effetti al di là del caso specifico. Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2015 ha sancito la differenza tra le sentenze pilota e il ruolo della giurisprudenza europea consolidata rispetto a ogni altra pronuncia di Strasburgo. Esclusi, quindi, effetti analoghi alle pronunce pilota, conclusione che, per le Sezioni Unite, non è messa in discussione neanche dalla sentenza della Grande Camera del 28 giugno 2018 (G.I.E.M. e altri contro Italia) con la quale Strasburgo ha specificato che le sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico e che il carattere vincolante e l’autorità interpretativa non possono dipendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate. Così, considerando che per la Cassazione la sentenza Contrada non è una sentenza pilota, non ha portata generale e non può produrre effetti “al di fuori dello specifico caso risolto e non consente di affermare in termini generalizzati l’imprevedibilità dell’incriminazione per concorso esterno in associazione mafiosa per tutti gli imputati italiani condannati per aver commesso fatti agevolativi di un siffatto organismo criminale prima della sentenza Demitry e che non abbiano adito la Corte europea, ottenendo a loro volta una pronuncia favorevole”, la sentenza passata in giudicato continua a produrre effetti.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *