Sottrazione internazionale anche in mancanza di un provvedimento di affidamento a un genitore

Un caso di sottrazione internazionale che ha consentito alla Corte di cassazione francese, prima sezione civile, di intervenire, con sentenza n. 10-19.905 del 26 ottobre 2011 (http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1015_26_21336.html), per chiarire la portata dell’articolo 3 della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980. Una donna, cittadina francese, sposata con uno statunitense e residente in Michigan, in attesa del secondo figlio, aveva deciso di rientrare in Francia accompagnata dal primo figlio per fare visita al proprio genitore malato. Dopo aver partorito non era più rientrata negli Usa. L’autorità centrale statunitense ne aveva ordinato il rientro in base alla Convenzione dell’Aja, provvedimento confermato dal tribunale di Lione. La Corte di appello aveva però accolto l’istanza di sospensione del provvedimento presentata dalla donna. La vicenda è poi approdata in Cassazione che ha invece disposto il rientro del minore in Usa respingendo la posizione della donna secondo la quale non si configurava un caso di sottrazione internazionale perché non vi era stato un preliminare provvedimento di custodia e di affidamento del minore al padre che, a dire della donna, aveva dato il proprio consenso al viaggio in Francia. Per la Cassazione, è vero che il padre aveva dato il proprio assenso al viaggio ma lo aveva fatto ritenendolo limitato nel tempo. Inoltre, poiché entrambi i genitori avevano la responsabilità genitoriale era evidente che era un caso di non ritorno del minore nel paese di residenza e che quindi la Convenzione sulla sottrazione internazionale era applicabile. Di qui la violazione, da parte della donna, della Convenzione dell’Aja.

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