Stop a trattamenti in caso di stato vegetativo: Strasburgo frena sui ricorsi alla Corte

Compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo la decisione delle autorità sanitarie nazionali di sospendere trattamenti medici su una bambina di 5 anni in stato vegetativo permanente. Con la decisione Parfitt contro Regno Unito (ricorso n. 18533/21), resa pubblica il 21 aprile (PARFITT v. THE UNITED KINGDOM), Strasburgo ha dichiarato irricevibile il ricorso di una madre che si opponeva alla decisione dei sanitari di sospendere ogni trattamento. I tribunali nazionali, anche utilizzando il criterio dell’interesse superiore del minore, avevano respinto ogni ricorso e, così, la donna si è rivolta alla Corte europea. Quest’ultima, dopo aver concesso le misure provvisorie il 12 aprile 2021, ha dichiarato il ricorso irricevibile e considerato corretto l’approccio dei giudici nazionali che hanno motivato le scelte giudiziarie sulla base della necessità di non proseguire trattamenti dolorosi per la bambina e di garantire l’interesse superiore della minore.

La Corte europea ha ritenuto che non è stato violato il diritto alla vita tenendo conto del margine di apprezzamento concesso agli Stati in materie sensibili, in linea con quanto già affermato nella decisione Gard e altri contro Regno Unito nella quale è stato stabilito che  il diritto alla vita non può essere interpretato nel senso di affermare un obbligo per gli Stati di fornire farmaci e cure non autorizzate a livello nazionale (GARD AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM). Analoga conclusione per l’articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare: Strasburgo ha richiamato la decisione Gard e ha accertato che le decisioni dei tribunali interni non sono state arbitrarie.

Qui il post sulla decisione Gard http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-decisione-di-sospendere-le-cure-a-un-bambino-colpito-da-una-malattia-a-prognosi-infausta-non-e-contraria-alla-convenzione-europea.html

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