Sul suicidio assistito la scelta al legislatore

Non superano il vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo i ricorsi sul diritto a ricorrere al suicidio assistito, invocato in base all’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Con decisione del 16 luglio, nel caso Nicklinson e Lamb contro Regno Unito, Strasburgo ha dichiarato i ricorsi irricevibili (NICKLINSON AND LAMB v. THE UNITED KINGDOM). In particolare, nel primo caso, il ricorso era stato presentato dalla moglie di un uomo colpito dalla sindrome di locked-in a seguito di un ictus. I tentativi di ricorrere al suicidio assistito erano falliti e l’uomo aveva così rifiutato cibo e acqua ed era poi morto per polmonite. La moglie, dopo aver tentato di ottenere il riconoscimento del diritto dinanzi ai giudici nazionali inclusa la Corte suprema, si è rivolta a Strasburgo contestando l’operato delle autorità nazionali che non avevano valutato il diritto al suicidio assistito con riguardo all’articolo 8 della Convenzione europea. Strasburgo ha dichiarato il ricorso irricevibile ritenendo che l’articolo 8, invocato nel caso di specie a differenza della sentenza Lambert contro Francia nella quale il ricorso era stato fondato sull’articolo 2 ossia sul diritto alla vita, non impone agli Stati un obbligo procedurale volto a far sì che le giurisdizioni interne siano obbligate ad esaminare la compatibilità della legislazione con la Convenzione. Nel caso di specie, infatti, non si trattava di un problema legato all’applicazione di una specifica misura, ma era contestata la legislazione nazionale che considera reato l’aiuto a un’altra persona che chiede di porre fine alla propria esistenza. La Corte ha riconosciuto che il diritto di accesso alla giustizia è “ancillare” rispetto al  diritto alla vita privata e familiare perché è un suo aspetto procedurale, ma ha tenuto a chiarire che le questioni procedurali non possono andare oltre quanto previsto con riguardo all’articolo 13 che garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Ora, poiché l’articolo 13 non si spinge fino al punto di affermare l’obbligo degli Stati di riconoscere ai singoli la possibilità di contestare la legislazione interna in base alla Convenzione, l’articolo 8 non può andare oltre quanto previsto per l’articolo 13. D’altra parte, in caso contrario, sarebbe anche compromessa la separazione tra i poteri dello Stato perché le decisioni dell’autorità giudiziaria potrebbero imporre scelte legislative già effettuate dal Parlamento. Pertanto, la Convenzione non prevede, in base all’articolo 8 , obblighi procedurali che impongono alle giurisdizioni nazionali di esaminare il merito di un ricorso contestando la legislazione primaria. Inoltre, nel caso di specie, in base allo Human Rights Act la ricorrente aveva potuto contestare la legislazione interna sulla base della Convenzione, arrivando fino alla Corte suprema che, però, aveva respinto il ricorso.

Chiarito, quindi, che gli aspetti procedurali non possono andare oltre quanto previsto dall’articolo 13, la Corte ha tenuto a precisare i limiti che la vincolano nell’estensione di diritti procedurali in questioni in cui c’è un ampio margine di apprezzamento concesso agli Stati. Pertanto, la Corte ha dichiarato irricevible il ricorso (così anche per il caso Lamb, per il mancato previo esaurimento dei ricorsi interni). Sulla sintesi di alcune sentenze della Corte europea sul fine vita si veda il documento della cancelleria della Corte (FS_Euthanasia_ENG).

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/eutanasia-pronuncia-della-corte-suprema-inglese-nel-segno-della-cedu.html.

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