Terra dei Fuochi: Italia condannata per violazione del diritto alla vita

L’Italia ha violato l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto alla vita rimanendo inerte di fronte al grave inquinamento nella Terra dei Fuochi. Con la sentenza pilota depositata il 30 gennaio, Cannavacciuolo e altri contro Italia (ricorsi n. 51567/14 e altri), la Corte europea ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 2, dando due anni di tempo al Governo per eliminare i problemi strutturali che hanno provocato l’inquinamento in quella zona (CASE OF CANNAVACCIUOLO AND OTHERS v. ITALY). A ricorrere alla Corte sono stati alcuni residenti nell’area della Terra dei Fuochi, che comprende 90 comuni e una popolazione di circa 2,9 milioni di persone costrette a vivere in un luogo dove, per anni, si è verificato uno sversamento di rifiuti senza alcuna autorizzazione, di frequente oggetto di combustione illegale, con un grave inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Le autorità nazionali e locali erano perfettamente a conoscenza della grave situazione, ma non era stato fatto nulla di concreto con la conseguenza che molti residenti hanno subito gravi malattie dovute anche all’inquinamento da diossina.

Nel merito, la Corte che, con la sentenza pilota ha, per il momento congelato ben 4.700 ricorsi pendenti dinanzi a Strasburgo per la stessa situazione, ha osservato che l’articolo 2 della Convenzione, che garantisce il diritto alla vita, pone sugli Stati obblighi positivi e, quindi, l’adozione di misure appropriate che consentano di salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla propria giurisdizione in ogni situazione e, a maggior ragione, nei casi di attività pericolose. Questo è il caso – precisa la Corte – della raccolta dei rifiuti in determinati siti, degli esperimenti nucleari e della gestione delle acque in determinate regioni. Gli Stati, in presenza di rischi reali, gravi e accertabili nonché imminenti, che devono essere valutati nello specifico contesto, sono tenuti a intervenire. Il primo obbligo degli Stati è adottare misure legislative e amministrative in modo da impedire azioni che possano provocare una minaccia alla vita. Nell’adottare misure preventive, gli Stati hanno altresì l’obbligo di garantire il pieno diritto della collettività a ricevere informazioni. La Corte evidenzia che le stesse autorità nazionali erano consapevoli del rischio per la vita “sufficientemente serio, reale e accertabile” da poter essere qualificato come imminente, ma non sono state adottate misure adeguate, con ciò violando la Convenzione. A ciò si aggiunga la mancata comunicazione dei rischi alla popolazione e l’assenza di adozione tempestiva delle misure necessarie, omissioni che hanno compromesso il diritto alla vita di molti residenti. La Corte, accertata la violazione del diritto alla vita, ha imposto allo Stato l’adozione di misure generali chiedendo all’Italia di adottare una strategia complessiva per affrontare la grave crisi ambientale e sanitaria nella Terra dei Fuochi, nonché costituire, entro due anni, un sistema di monitoraggio indipendente, includendo componenti che non abbiano alcun legale con le autorità statali e procedendo a istituire una piattaforma per fornire informazioni al pubblico. La Corte si è riservata di decidere sulla quantificazione degli importi dovuti ai ricorrenti per i danni non patrimoniali tenendo conto che i sette ricorrenti, che hanno ottenuto l’accoglimento del ricorso, hanno presentato domande pari a 410mila euro. 

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