Trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero da due cittadine italiane non contraria all’ordine pubblico

La rettificazione di un atto di nascita di un bimbo nato all’estero da una coppia di cittadine italiane, emesso dalle autorità inglesi, non è contraria all’ordine pubblico. Con una sentenza tutta declinata nel segno dell’interesse superiore del minore e su quanto affermato in atti internazionali, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo passando per la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la pronuncia n. 14878/17 depositata il 15 giugno (14878) ha dato ragione, in sostanza, a una coppia di cittadine italiane, coniugate nel Regno Unito che avevano impugnato l’ordinanza della Corte di appello di Venezia. Quest’ultima aveva negato la rettificazione dell’atto di nascita del figlio minore nato da una delle due donne attraverso la fecondazione assistita all’estero. L’ufficio britannico aveva chiarito che la registrazione del minore doveva avvenire indicando che il bimbo era figlio di entrambe le ricorrenti. L’ufficiale di stato civile aveva respinto l’istanza di rettificazione. Una scelta condivisa dal Tribunale e dalla Corte di appello di Venezia. Per i giudici, infatti, la rettificazione sarebbe stata contraria all’articolo 16 della legge n. 218 e, quindi, all’ordine pubblico internazionale. Una conclusione bocciata dalla Cassazione. Per la Suprema Corte, infatti, la contrarietà all’ordine pubblico va valutata tenendo conto non solo dei principi costituzionali ma anche di atti internazionali, inclusa la Convenzione europea dei diritti dell’uomo come interpretata dalla Corte di Strasburgo che, a più riprese, ha riconosciuto il diritto delle coppie dello stesso sesso a una vita familiare. Per quanto riguarda poi l’interesse del minore, la stessa Corte europea ha sancito la necessità che sia sempre assicurata la preminenza del suo interesse da valutare nel caso concreto, così come “il diritto al riconoscimento e alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento, all’interno del nucleo familiare”. Di conseguenza, l’ordine pubblico non può essere applicato in modo automatico senza considerare l’interesse del minore e la relazione genitoriale. Così, per la Cassazione, la trascrizione non è contraria all’ordine pubblico e gli uffici dello stato civile devono provvedere alla rettificazione come da indicazioni del documento inglese.

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