Trasferimento di sede societaria: giurisdizione italiana se fittizio

La Corte di cassazione, sezioni unite civile, con sentenza depositata l’11 marzo 2013 (5945) applica la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e afferma la giurisdizione del giudice italiano nei casi in cui una società trasferisca la sede sociale in un altro Stato membro dell’Unione europea senza svolgere alcuna attività, con ciò dimostrando che il trasferimento di sede è stato fittizio. E’ stata una società italiana a fare ricorso in Cassazione dopo che anche la Corte di appello aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano in base al regolamento n. 1346/2000 sulle procedure d’insolvenza transfrontaliere. Questo perché, ad avviso dei giudici di merito, è vero che il regolamento 1346/2000 presume che nel caso di trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione della domanda di apertura di una procedura d’insolvenza il centro degli interessi del debitore sia quello della nuova sede statutaria ma non quando l’amministrazione principale della società di fatto rimane nel primo Stato e da criteri oggettivi e riconoscibili da terzi si desume che la gestione della società è radicata nel primo Stato. Una conclusione condivisa dalla Cassazione che ha confermato la giurisdizione italiana nel caso di una società italiana dichiarata fallita che aveva proposto reclamo eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù del trasferimento di sede in Francia. Paese nel quale – precisa la Cassazione – non è stata svolta alcuna attività, elemento che in base alla pronuncia della Corte di giustizia Ue (causa C-341/04) conduce ad escludere che il centro principale degli interessi del debitore sia nel nuovo Stato.

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