Trasferimento fittizio di sede societaria e giurisdizione in materia di insolvenza: nuova pronuncia della Cassazione

La presunzione in base alla quale il centro principale degli interessi del debitore coincide con la sede legale dell’ente non ha carattere assoluto e può essere superata da una prova contraria. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 9414/13 depositata il 18 aprile (9414) con la quale la Corte si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 sulle procedure d’insolvenza transfrontaliere. Il ricorso era stato presentato da due soci i quali contestavano la dichiarazione di fallimento della propria società resa dalla Corte di appello di Roma. Secondo i ricorrenti il giudice italiano non era competente perché in epoca anteriore all’istanza di fallimento la sede della società era stata trasferita nel Regno Unito, con ciò determinando uno spostamento del centro principale degli interessi del debitore. Una tesi non condivisa dalla Cassazione secondo la quale la presunzione dell’articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 deve essere superata nei casi in cui il trasferimento all’estero della sede societaria sia fittizio. Né ha rilievo ai fini dell’individuazione del centro principale degli interessi del debitore che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese italiano: questo non prova in alcun modo che il trasferimento non è stato fittizio. Bene ha fatto, quindi, la Corte di appello, ad affermare la giurisdizione del giudice italiano.

Si veda anche il post del 20 marzo 2013 http://www.marinacastellaneta.it/blog/trasferimento-di-sede-societaria-giurisdizione-italiana-se-fittizio.html

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