Tribunale UE e relazione d’udienza: modificate le norme pratiche del regolamento di procedura

Il Tribunale interviene a modificare le “Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura” (Regolamento procedura), per delimitare i casi in cui ricorrere alla relazione d’udienza sommaria ai fini della buona amministrazione della giustizia. L’obiettivo è ammettere tale relazione non in modo automatico ma tenendo conto delle specifiche necessità anche con l’obiettivo di tagliare i costi, inclusi quelli di traduzione. Nelle cause pregiudiziali, il Tribunale ha deciso di “non procedere alla redazione di una relazione d’udienza sommaria nei rinvii pregiudiziali, e ciò per seguire l’approccio in vigore presso la Corte di giustizia”, ma di prevedere tale relazione per i ricorsi diretti, ma non i tutti i casi. Così, è stato modificato il punto 210 stabilendo che “Qualora il Tribunale o il giudice relatore lo ritengano opportuno nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il giudice relatore redige una relazione d’udienza sommaria che serve a preparare l’udienza di discussione. Il Tribunale si impegna a far pervenire la relazione d’udienza sommaria ai rappresentanti delle parti tre settimane prima dell’udienza”. Cambiamenti anche per il punto 211. In quest’ultimo caso è disposto che “quando il Tribunale decide di organizzare un’udienza di discussione comune a più cause ai sensi dell’articolo 106 bis del regolamento di procedura, una relazione d’udienza sommaria viene redatta separatamente per ciascuna causa interessata oppure cumulativamente per l’insieme di tali cause, salvo diversa decisione del Tribunale o del giudice relatore. Tali relazioni o tale relazione vengono notificate a tutte le parti convocate a tale udienza in tutte le lingue processuali delle cause di cui trattasi». Le nuove regole entreranno in vigore il 1° giugno 2025.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/tribunale-ue-pubblicate-le-norme-di-esecuzione-del-regolamento-di-procedura.html

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