Basta un clic per dire sì all’attribuzione di competenza a un giudice negli acquisti via web se la clausola attributiva è accessibile ed è possibile salvarla o stamparla. E’ la Corte di giustizia Ue a stabilirlo nella sentenza del 21 maggio (causa C-322/14, C-322:14), destinata a far alzare la soglia di attenzione nel caso di acquisti online proprio perché, quando si accede alle condizioni generali di vendita e si apre una finestra che include l’indicazione del giudice competente in caso di controversie, questo implica il via libera all’attribuzione della giurisdizione al giudice indicato nel testo. A chiamare in aiuto Lussemburgo sono stati i giudici tedeschi prima di risolvere una controversia tra un acquirente, residente in Germania, che aveva acquistato sul web un autoveicolo elettrico, e la società sussidiaria tedesca con casa madre belga, che aveva annullato la vendita. L’acquirente aveva chiesto al giudice tedesco, ritenuto competente, di ordinare il trasferimento della proprietà del veicolo, contestando l’utilizzo della clausola attributiva di competenza a favore del giudice belga, inclusa nelle condizioni generali di vendita per le transazioni effettuate online. A suo dire, infatti, mancava la forma scritta richiesta, per l’attribuzione di competenza a un giudice, dall’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal n. 1215/2012).
Nodo della questione è se la procedura di accettazione delle condizioni generali di vendita, che include la clausola attributiva di competenza tramite clic, soddisfi i criteri del regolamento. E questo anche se la finestra non si apre automaticamente nel momento di registrazione sul sito o durante la transazione. La Corte osserva che l’articolo 23 stabilisce che la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa per iscritto, oralmente con conferma scritta o secondo una forma conforme alla pratica stabilita tra i contraenti o propria del commercio internazionale. Inoltre, per favorire l’utilizzo della volontà delle parti nella scelta del giudice, è ammessa ogni comunicazione elettronica “che permetta una registrazione durevole della clausola”. E questo anche se il testo delle condizioni generali non è effettivamente “registrato durevolmente dal compratore prima o dopo che egli abbia contrassegnato la casella che indica l’accettazione delle suddette condizioni”. La validità dipende così dall’accessibilità attraverso lo schermo e dalla possibilità di salvare e stampare la clausola prima della conclusione del contratto. Nessun rilievo, invece, al fatto che la pagina web non si apra automaticamente quando il cliente si registra sul sito web o in ogni operazione di acquisto.
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