Via libera al riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio che non fissa l’assegno di mantenimento

La sentenza di divorzio pronunciata in Ucraina  non può essere considerata come contraria all’ordine pubblico soltanto perché mancano statuizioni sull’affidamento dei figli e sull’assegno di mantenimento. Lo ha deciso il Tribunale di Belluno con sentenza depositata il 5 novembre 2010 (sent. Trib. BL) relativa a un ricorso presentato da una cittadina ucraina, residente in Italia, che si opponeva alla pronuncia di divorzio dal marito ucraino, resa in patria, perché la legge ucraina non prevede l’istituto dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge. Accertata la giurisdizione del giudice italiano secondo l’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, che individua come titolo di giurisdizione la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, il Tribunale ha stabilito il riconoscimento della sentenza ucraina in base all’articolo 67 della legge 218/95 e non in base al regolamento che, come precisato dai giudici italiani, non poteva essere applicato in questo caso perché esso si applica solo al riconoscimento delle decisioni pronunciate in uno Stato membro. A seguito della contestazione della ricorrente, il Tribunale è passato a verificare i presupposti del riconoscimento della pronuncia di divorzio e ha dichiarato la non conrarietà all’ordine pubblico per il solo fatto che in Ucraina mancava una precedente sentenza di separazione, così come specifiche statuizione sull’affidamento dei figli e sul mantenimento

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