Negare l’adozione di un bambino affidato con l’istituto della kafala non viola la Convenzione europea

Lo Stato può rifiutare l’adozione di un minore a una donna che, in Algeria, ha ottenuto un provvedimento di affido del bambino algerino (kafala). Con sentenza depositata oggi (Harroudj contro Francia, ricorso n. 43631/09, AFFAIRE HARROUDJ c. FRANCE), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso di una donna, cittadina francese, che aveva ottenuto da un tribunale algerino il diritto alla tutela legale di un minore (cosiddetta kafala). Tornata in patria la donna aveva presentato una domanda di adozione del minore che era stata respinta. Questo perché la legge francese stabilisce che non può essere adottato un minore il cui Paese di origine vieta l’adozione. Così accade in numerosi Paesi islamici inclusa l’Algeria. Un diniego confermato in diversi gradi di giudizio che hanno spinto la donna a incamminarsi a Strasburgo. Che però le ha dato torto. La Corte riconosce che non potendo ottenere l’adozione il minore non può rivendicare diritti successori e non può ottenere la cittadinanza ma, considerando che gli Stati hanno un ampio margine di discrezionalità nell’ambito di applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione), si può concludere che la Francia ha rispettato la Convenzione. Tanto più che la legislazione francese garantisce un giusto equilibrio tra diritto all’adozione e tutela del legame con il proprio Paese e con le proprie origini culturali, assicurando il pieno rispetto del pluralismo culturale. La legge francese, inoltre, permette a coloro che risiedono in Francia di richiedere la nazionalità. A ciò si aggiunga – prosegue la Corte – che non esiste in base alla Convenzione europea un obbligo per gli Stati di equiparare la kafala all’adozione. Di particolare rilievo, poi, la circostanza che la decisione francese non è stata basata unicamente sul codice civile, ma anche sulla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 che fa riferimento alla kafala come un provvedimento di tutela alternativo all’adozione (articolo 20).

Si veda il post del 17 febbraio 2012 http://www.marinacastellaneta.it/sui-rapporti-tra-kafalah-e-ricongiungimento-familiare-la-parola-alle-sezioni-unite.html

 

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